In gergo politico, per brevità o travisamento, viene
definito Ius soli, e sempre per dirla in politica, ci
sono alcuni che dicono che non è urgente e che il Parlamento ha tante altre
urgenze da sbrigare prima.
Ma un giovane
che rischia di essere mandato via dall’Italia, paese dove è nato ed ha studiato,
per essere spedito in un paese dove magari non ha alcun affetto si può
considerare un problema secondario non urgente; e che può aspettare per
tempo indefinito ???????????
Attualmente
abbiamo tre aspetti di approccio al problema per giudicare il diritto degli
esseri umani a restare su un territorio
Ius soli (
«diritto del suolo») è un'espressione giuridica che indica l'acquisizione della
cittadinanza di un dato paese come conseguenza di essere nati sul suo
territorio, indipendentemente dalla cittadinanza dei genitori.
Lo hanno propugnato soprattutto gli americani; erano conquistatori di un suolo
che apparteneva per sangue a tante civiltà e tribù che vennero distrutte dai
nuovi arrivati. Quasi tutti i paesi del continente
americano applicano lo ius soli in modo automatico
e senza condizioni. Tra questi gli Stati Uniti, il Canada e quasi tutta
l'America latina Alcuni paesi europei (Francia, Germania, Irlanda e Regno
Unito) concedono altresì la cittadinanza ius soli, sebbene
con alcune condizioni.
Ius sanguinis
(o «diritto del sangue»), che indica la
trasmissione alla prole della cittadinanza del genitore, sulla base pertanto
della discendenza e non del luogo di nascita.
Domina
ancora in tanti paesi della vecchia Europa dove chi ci sta, ci sta da secoli.ben
radicato con la sua discendenza.
La legge
in discussione, su cui si tarda l’esame del Parlamento, non
riguarda un vero e proprio ius soli (che
garantirebbe la cittadinanza a chiunque sia nato sul suolo italiano), ma una
specie di ius culturae.
Uno ius culturae,
che prevede anzitutto che il padre o la
madre del minore nato in Italia avesse il permesso di soggiorno di lungo
periodo (riconosciuto a chi abbia soggiornato legalmente e in via continuativa
per cinque anni sul territorio nazionale); che i genitori del bambino, per i
cittadini extra Ue, avessero un reddito minimo, alloggio idoneo e superassero
un test di conoscenza della lingua italiana; e che il minore straniero, nato in
Italia o entrato nel nostro Paese entro il 12esimo anno di età, avesse «
frequentato regolarmente per almeno cinque anni uno o più cicli di studio o
seguito percorsi di istruzione e formazione professionale triennali o
quadriennali per conseguire una qualifica professionale».
QUALCOSA – a guardar
bene - DI MOLTO LIMITATO.
L’opinione pubblica italiana purtroppo è diventata guardinga, e in gran parte apertamente
ostile, nei confronti delle migrazioni: l’ondata di rifugiati dai conflitti;
l’aumento della pressione migratoria dal continente africano; il diffondersi
degli attacchi terroristici; la crisi economica non ancora appieno riassorbita,
e per finire anche la crisi provocata dal Covid sono stati tutti elementi che
hanno accresciuto l’ostilità. Diverse
componenti politiche preferiscono cavalcare tale ostilità per un utile
elettorale. Da qui
il voluto travisamento del reale
contenuto del disegno di legge in discussione, operato da alcune forze
politiche, che hanno battezzato con il disegno di legge l’appellativo dello “ius soli”, come se questa fosse la novità e questo principio non fosse già alla
base della legge oggi già in vigore. Mettendo
così in sordina la vera novità, legata allo “ius culturae” o allo “ius
scholae”, che riconosce la cittadinanza a chi ha acquisito la cultura del
nostro paese ed in essa si riconosce. Il travisamento dei fatti è riuscito
a far credere a larga parte del pubblico che basti nascere in Italia per
ottenere la cittadinanza, ignorando le tante condizioni restrittive che ne
circondano la concessione.
Le legge in discussione è frutto di
bilanciamenti e di compromessi, è sicuramente perfettibile; ma è una legge, che
viene incontro alle aspettative di un gran numero di famiglie e di giovani e
giovanissimi, che vivono in Italia con l’intenzione di continuare a viverci e
di farne la loro patria adottiva.
IN ITALIA ATTUALMENTE ABBIAMO
In applicazione delle norme che mirano a scongiurare
l’apolidia in Italia lo ius soli trova applicazione in
circostanze eccezionali. Esso si applica, come norma residuale, in tre casi:
·
per nascita sul territorio italiano
da genitori ignoti;
·
per nascita sul territorio italiano
da genitori apolidi;
·
per nascita sul territorio italiano
da genitori stranieri impossibilitati a trasmettere al soggetto la propria
cittadinanza secondo la legge dello stato di provenienza.
Inoltre, in virtù dell'art. 4, comma 2, della legge 5
febbraio 1992, n. 91, una versione particolare dello ius soli è
applicata allo straniero nato in Italia e che vi abbia risieduto legalmente
senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età. Infatti, in tal
caso egli diviene cittadino italiano di diritto se dichiara di voler acquisire
la cittadinanza italiana entro un anno dal raggiungimento degli anni diciotto
di età, quindi senza le condizioni normalmente richieste (reddito sufficiente,
incensuratezza, circostanze di merito, ecc.) per ottenere la cittadinanza per
naturalizzazione. Tale beneficio viene perso in mancanza di volontà espressa
entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, dopo di che la
cittadinanza è ottenibile solo tramite le norme ordinarie.
La legge 91 del 1992 indica il principio dello ius
sanguinis come unico mezzo di acquisto della cittadinanza a seguito della
nascita, mentre l'acquisto automatico della cittadinanza iure soli continua a
rimanere limitato ai figli di ignoti, di apolidi, o ai figli che non seguono la
cittadinanza dei genitori. La disciplina contenuta nel provvedimento
varato dal Consiglio dei ministri del 4 agosto 2006 introduce una nuova
ipotesi di ius soli proprio con la previsione dell'acquisto della
cittadinanza italiana da parte di chi è nato nel territorio della
Repubblica da genitori stranieri di cui uno almeno sia residente legalmente in
Italia senza interruzioni da cinque anni al momento della nascita.
Altri modi per acquistare la
cittadinanza sono la "iure communicatio",
ossia la trasmissione all'interno della famiglia da un componente
all'altro (matrimonio, riconoscimento o dichiarazione giudiziale di filiazione,
adozione), il "beneficio di legge", allorché, in presenza
di determinati presupposti, la concessione avvenga in modo automatico, senza
necessità di specifica richiesta, e, infine, la
"naturalizzazione". Questa comporta non una concessione automatica
del nuovo status ma una valutazione discrezionale da parte degli organi e degli
uffici statali competenti.
Post inserito il 08/05/2021
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