IUS VITAE – qualcuno dice che non è urgente

 

In gergo politico, per brevità o travisamento, viene definito Ius soli, e sempre per dirla in politica, ci sono alcuni che dicono che non è urgente e che il Parlamento ha tante altre urgenze da sbrigare prima.  

 Ma un giovane che rischia di essere mandato via dall’Italia, paese dove è nato ed ha studiato, per essere spedito in un paese dove magari non ha alcun affetto si può considerare un problema secondario non urgente; e che può aspettare per tempo indefinito ???????????

 Qui di seguito alcuni aspetti del problema

 

Attualmente abbiamo tre aspetti di approccio al problema per giudicare il diritto degli esseri umani a restare su un territorio

 

Ius soli ( «diritto del suolo») è un'espressione giuridica che indica l'acquisizione della cittadinanza di un dato paese come conseguenza  di essere nati sul suo territorio, indipendentemente dalla cittadinanza dei genitori.
Lo hanno propugnato soprattutto gli americani; erano conquistatori di un suolo che apparteneva per sangue a tante civiltà e tribù che vennero distrutte dai nuovi arrivati. Quasi tutti i paesi del continente americano  applicano lo ius soli in modo automatico e senza condizioni. Tra questi gli Stati Uniti, il Canada e quasi tutta l'America latina Alcuni paesi europei  (Francia, Germania, Irlanda e Regno Unito)  concedono altresì la cittadinanza ius soli, sebbene con alcune condizioni.

Ius sanguinis (o «diritto del sangue»), che indica  la trasmissione alla prole della cittadinanza del genitore, sulla base pertanto della discendenza e non del luogo di nascita.

Domina ancora in tanti paesi della vecchia Europa dove chi ci sta, ci sta da secoli.ben radicato con la sua discendenza.

 

La legge in discussione, su cui si tarda l’esame del Parlamento,   non riguarda  un vero e proprio ius soli (che garantirebbe la cittadinanza a chiunque sia nato sul suolo italiano), ma una specie di ius culturae.

Uno  ius culturae, che  prevede anzitutto che il padre o la madre del minore nato in Italia avesse il permesso di soggiorno di lungo periodo (riconosciuto a chi abbia soggiornato legalmente e in via continuativa per cinque anni sul territorio nazionale); che i genitori del bambino, per i cittadini extra Ue, avessero un reddito minimo, alloggio idoneo e superassero un test di conoscenza della lingua italiana; e che il minore straniero, nato in Italia o entrato nel nostro Paese entro il 12esimo anno di età, avesse « frequentato regolarmente per almeno cinque anni uno o più cicli di studio o seguito percorsi di istruzione e formazione professionale triennali o quadriennali per conseguire una qualifica professionale».

QUALCOSA – a guardar bene -   DI MOLTO LIMITATO.

 

L’opinione pubblica italiana purtroppo  è diventata guardinga, e in gran parte apertamente ostile, nei confronti delle migrazioni: l’ondata di rifugiati dai conflitti; l’aumento della pressione migratoria dal continente africano; il diffondersi degli attacchi terroristici; la crisi economica non ancora appieno riassorbita, e per finire anche la crisi provocata dal Covid sono stati tutti elementi che hanno accresciuto l’ostilità.  Diverse componenti politiche  preferiscono  cavalcare tale ostilità per un utile elettorale.   Da qui il voluto  travisamento del reale contenuto del disegno di legge in discussione, operato da alcune forze politiche, che hanno battezzato con il disegno di legge l’appellativo  dello “ius soli”, come se questa fosse la novità e questo principio non fosse già alla base della legge oggi già in vigore. Mettendo così in sordina la vera novità, legata allo “ius culturae” o allo “ius scholae”, che riconosce la cittadinanza a chi ha acquisito la cultura del nostro paese ed in essa si riconosce. Il travisamento dei fatti è riuscito a far credere a larga parte del pubblico che basti nascere in Italia per ottenere la cittadinanza, ignorando le tante condizioni restrittive che ne circondano la concessione.

Le legge in discussione è frutto di bilanciamenti e di compromessi, è sicuramente perfettibile; ma è una legge, che viene incontro alle aspettative di un gran numero di famiglie e di giovani e giovanissimi, che vivono in Italia con l’intenzione di continuare a viverci e di farne la loro patria adottiva.

 

 

IN ITALIA ATTUALMENTE ABBIAMO

In applicazione delle norme che mirano a scongiurare l’apolidia in Italia lo ius soli trova applicazione in circostanze eccezionali. Esso si applica, come norma residuale, in tre casi:

·         per nascita sul territorio italiano da genitori ignoti;

·         per nascita sul territorio italiano da genitori apolidi;

·         per nascita sul territorio italiano da genitori stranieri impossibilitati a trasmettere al soggetto la propria cittadinanza secondo la legge dello stato di provenienza.

Inoltre, in virtù dell'art. 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, una versione particolare dello ius soli è applicata allo straniero nato in Italia e che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età. Infatti, in tal caso egli diviene cittadino italiano di diritto se dichiara di voler acquisire la cittadinanza italiana entro un anno dal raggiungimento degli anni diciotto di età, quindi senza le condizioni normalmente richieste (reddito sufficiente, incensuratezza, circostanze di merito, ecc.) per ottenere la cittadinanza per naturalizzazione. Tale beneficio viene perso in mancanza di volontà espressa entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, dopo di che la cittadinanza è ottenibile solo tramite le norme ordinarie.

La legge 91 del 1992 indica il principio dello ius sanguinis come unico mezzo di acquisto della cittadinanza a seguito della nascita, mentre l'acquisto automatico della cittadinanza iure soli continua a rimanere limitato ai figli di ignoti, di apolidi, o ai figli che non seguono la cittadinanza dei genitori. La  disciplina contenuta nel provvedimento varato dal Consiglio dei ministri del 4 agosto 2006 introduce una  nuova ipotesi di ius soli proprio con la previsione  dell'acquisto della cittadinanza italiana da parte di chi  è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui uno almeno sia residente legalmente in Italia senza interruzioni da cinque anni al momento della nascita.

 Altri modi per acquistare la cittadinanza sono la  "iure communicatio", ossia la  trasmissione all'interno della famiglia da un componente all'altro (matrimonio, riconoscimento o dichiarazione giudiziale di filiazione, adozione),  il "beneficio di legge", allorché, in presenza di determinati presupposti, la concessione avvenga in modo automatico, senza necessità di specifica richiesta, e, infine, la "naturalizzazione". Questa comporta non una concessione automatica del nuovo status ma una valutazione discrezionale da parte degli organi e degli uffici   statali competenti.

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Post inserito il 08/05/2021


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