Finalmente,
dopo nove anni, si evince che alcune parti della legge Fornero erano “irragionevoli”.
La
Corte costituzionale ha emanato il 24 febbraio 2021 un comunicato sulla
decisione raggiunta sul tema dell'art. 18 della legge 300 1970
come riformato dalla legge 92/2012 , e in particolare sulla facoltà,
accordata al giudice di valutare se reintegrare o meno un lavoratore
licenziato per un motivo oggettivo che risulti insussistente, a fronte
invece dell'obbligo di reintegra nei licenziamenti per giusta causa.
Questo
il testo diffuso:
La Corte costituzionale, riunita
oggi in camera di consiglio, ha esaminato la questione di legittimità sollevata
dal Tribunale di Ravenna sull’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori,
come modificato dalla cosiddetta legge Fornero (n. 92 del 2012), là dove
prevede la facoltà e non il dovere del giudice di reintegrare il lavoratore
arbitrariamente licenziato in mancanza di giustificato motivo oggettivo. In attesa
del deposito della sentenza, l’Ufficio stampa della Corte costituzionale fa
sapere che la questione è stata dichiarata fondata con riferimento all’articolo
3 della Costituzione. La Corte ha ritenuto che sia irragionevole – in caso di
insussistenza del fatto - la disparità di trattamento tra il licenziamento
economico e quello per giusta causa: in quest’ultima ipotesi è previsto
l’obbligo della reintegra mentre nell’altra è lasciata alla discrezionalità del
giudice la scelta tra la stessa reintegra e la corresponsione di un’indennità..
Tutte motivazioni della Corte saranno presto pubblicate
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