70 anni sono passati e nonostante le affermazioni di principio in Italia resta debole la tutela del lavoro e
della piena occupazione
La Costituzione italiana contiene tutti gli elementi per promuovere e proteggere il lavoro, tutti gli elementi per istituire un welfare diffuso anche sotto il profilo di un reddito di cittadinanza, compresi elementi per sviluppare il lavoro autonomo e la piccola impresa artigiana; contiene anche indicazioni per una economia solidale e per una imposizione fiscale adeguata alla ricchezza. Dalla lettura della Costituzione comprendiamo quello che è stato fatto e quello che non è stato ancora fatto ma che deve realizzarsi. Ecco gli articoli della Costituzione su lavoro ed economia solidale.
Il lavoro come aspetto fondativo della Repubblica
Art. 1. L’Italia e` una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
Il lavoro come diritto e dovere
Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalita`, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarieta` politica, economica e sociale.
L’impegno della Repubblica per rimuover gli ostacoli economici e favorire la partecipazione dei lavoratori
Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignita` sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la liberta` e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Il lavoro come realizzazione materiale e spirituale
Art. 4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilita` e la propria scelta, una attivita` o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della societa`.
L’impegno della Repubblica a promuovere i diritti dei lavoratori nel mondo
Art. 35. La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.
Riconosce la liberta` di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell’interesse generale, e tutela il lavoro italiano all’estero.
La giustizia per il salario e per il riposo
Art. 36. Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantita` e qualita` del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a se´ e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa e` stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non puo` rinunziarvi.
Parità nel lavoro per le donne e tutela dei minori
Art. 37. La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parita` di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore.
Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di eta` per il lavoro salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parita` di lavoro, il diritto alla parita` di retribuzione.
L’assistenza sociale per invalidi e disoccupati
Art. 38. Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidita` e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L’assistenza privata e` libera.
La tutela dei diritti sindacali e di sciopero
Art. 39. L’organizzazione sindacale e` libera.
Ai sindacati non puo` essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.
E` condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalita` giuridica.
Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.
Art. 40. Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano
Iniziativa privata libera e in armonia con l’utilità sociale
Art. 41. L’iniziativa economica privata e` libera.
Non puo` svolgersi in contrasto con l’utilita` sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla liberta`, alla dignita` umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perche´ l’attivita` economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.
La proprietà tutelata dalla legge ma non in contrasto con la funzione sociale
Art. 42. La proprieta` e` pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprieta` privata e` riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti . La proprieta` privata puo` essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale. La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredita`.
La riserva dello Stato di nazionalizzare ed intervenire nell’economia per l’interesse generale
Art. 43. A fini di utilita` generale la legge puo` riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunita` di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.
L’intervento dello Stato per favorire la piccola proprietà terriera
Art. 44. Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprieta` terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unita` produttive; aiuta la piccola e la media proprieta`. La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.
La promozione della cooperazione e la promozione dell’artigianato
Art. 45. La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualita` e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi piu` idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalita`. La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell’artigianato.
La partecipazione dei lavoratori alla gestione delle aziende
Art. 46. Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.
Tutelare il risparmio, favorire la proprietà dell’abitazione, e stimolare l’investimento azionario
Art. 47. La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito. Favorisce l’accesso del risparmio popolare alla proprieta` dell’abitazione, alla proprieta` diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.
Un sistema fiscale informato a criteri di progressività
Art. 53. Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacita` contributiva. Il sistema tributario e` informato a criteri di progressivita`.
Post inserito il 01/01/2018
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